
Termine di conclusione
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Giudici popolari: come si diventa - Ministero della giustizia
Strumenti di tutela per il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 maggio fino al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla per gli anni successivi in quanto l'iscrizione resta valida fino alla eventuale perdita dei requisiti.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Requisiti
Cosa occorre
Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile dalla sezione "Modulistica", di questa pagina, è inoltre in distribuzione presso l'ufficio elettorale e lo Sportello al Cittadino.
Il modulo va compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Montemurlo allegando copia di un documento di riconoscimento.
Obblighi e rimborsi
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una ammenda, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari, lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, spetta un rimborso giornaliero per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Aggiornamento elenchi
1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
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