

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Assegno di maternità.
(Assegno di maternità dei comuni)
Che cos'e'
L'assegno di maternità è un contributo economico concesso dal Comune ed erogato dall'INPS. La madre non lavoratrice può chiederlo al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.
Requisiti
1. Per il requisito della cittadinanza occorre almeno una delle seguenti condizioni:
- essere cittadine italiane o cittadine di uno stato membro dell’UE
- essere cittadine straniere titolari dello status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria
- essere cittadine di uno dei seguenti paesi: Algeria , Tunisia, Marocco o Turchia regolarmente soggiornanti (Delibera Giunta Comunale n. 24 del 21/02/2013)
- essere cittadine extracomunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE. In fase di richiesta di rinnovo del permesso la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno.
- essere cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due paesi membri. i suoi familiari e superstiti.
- essere cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014.
2. Residenza anagrafica nel Comune di Montemurlo.
3. Non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità, oppure percepire un trattamento previdenziale(astensione obbligatoria per maternità erogata dall’Inps o da altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello concesso dai comuni.
4. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 17.747,58 euro.
Chi può richiedere l'assegno
1.Donne residenti nel Comune di Montemurlo, cittadine italiane,comunitarie o extracomunitarie regolarmente soggiornanti.
2. In luogo delle persone indicate al punto 1., possono beneficiare dell’assegno i seguenti soggetti purché residenti nel Comune di Montemurlo:
- il padre in caso di abbandono del figlio da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo del figlio.
- l’affidatario preadottivo, in luogo della moglie affidataria preadottiva, quando sopraggiunga separazione legale, ex art. 25, L.184/93, e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica.
- adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti.
3. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l’assegno può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna.
4. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, può beneficiare dell’assegno colui a cui il minore è stato affidato con provvedimento del giudice.
Termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Montemurlo nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso, nella famiglia anagrafica del della/del richiedente, del minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Importo dell'assegno
Per l'anno 2022 l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di 1.773,65 euro, (pari a 354.73 euro per 5 mensilità), per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno, al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dell'assegno devono essere presentate presso:
Ufficio Sportello al Cittadino – Via A.Toscanini, 1 - tel. 0574 558341-45-49
Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo Via Montalese, 472 – Montemurlo (PO)
spedendo a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo Via Montalese, 472 In tal caso fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata.
Inviando alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it inviando da altra casella PEC
Per informazioni telefoniche rivolgersi al Servizio Politiche Sociali Piazza Don Milani, 2 – tel. 0574/558556 in orario d'ufficio.
NoteCentri di assistenza fiscale di Montemurlo che rilasciano l'attestazione ISEE