Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

2019 - Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Responsabile di procedimento: Daveth Erika
Responsabile di provvedimento: Daveth Erika
Responsabile sostitutivo: Daveth Erika

Uffici responsabili

Area D - Segreteria generale

Descrizione

Periodo di rilevazione

Dal 1° ottobre al 20 dicembre 2019.

Che cosa è

A ottobre 2019 parte la seconda rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

A ottobre 2018 l’Istat ha avviato la nuova rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, che consente un rilascio di informazioni continue e tempestive.

A differenza delle tornate passate, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa 1 milione 400 mila, in oltre 2.800 comuni.

Il nuovo censimento è in grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte – la rilevazione detta “areale” e quella “da lista” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative. La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.

I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Aderire è un obbligo di legge, ma è anche un’importante opportunità.

La famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento. Questi i casi che si possono verificare:

- la famiglia è informata che sarà sottoposta a un intervista da parte di un rilevatore attraverso una lettera e una locandina affissa sul portone (fa parte del campione della Rilevazione Areale)

- la famiglia riceve una lettera che la invita a compilare il questionario online (fa parte del campione della Rilevazione da Lista)

- la famiglia non riceve alcuna lettera (non fa parte del campione)

Come partecipano le famiglie nella Rilevazione Areale - con rilevatore

Sul tuo portone è stata affissa una locandina e hai ricevuto una lettera con l’avviso che un rilevatore verrà a intervistarti a casa?
Vuol dire che tua famiglia deve fornire le informazioni richieste dal questionario direttamente al rilevatore incaricato dal Comune.
Tutte le informazioni devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2019.

Il calendario della rilevazione

1 ottobre-9 ottobre - Le famiglie sono informate dell’avvio della rilevazione con una lettera e una locandina

10 ottobre-13 novembre - Le famiglie ricevono un avviso che un rilevatore passerà a somministrare loro il questionario.

14 novembre-20 dicembre - Ritorno del rilevatore per accertarsi della presenza/assenza dell’individuo mancante o dell’intera famiglia, senza effettuare l’intervista

Come partecipano le famiglie nella Rilevazione da Lista - compilazione online

Hai ricevuto una lettera con tutte le informazioni per la corretta compilazione del questionario?

Dal 7 ottobre, rispondi direttamente al questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta, oppure puoi recarti presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per compilare il questionario via web in maniera autonoma su una postazione con accesso a internet o usufruendo dell’aiuto di un operatore comunale.
Tutte le informazioni devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2019.

Dall'8 novembre puoi chiedere:
- di essere contattato telefonicamente da un operatore comunale per effettuare l’intervista
- di ricevere a casa un rilevatore, anche su appuntamento, che effettuerà l’intervista faccia a faccia utilizzando il proprio tablet.

La compilazione del questionario online potrà avvenire fino al 13 dicembre, dal 14 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore.

La rilevazione si chiude il 20 dicembre 2019.


Il calendario della rilevazione

1 ottobre-6 ottobre - Le famiglie ricevono la lettera Istat per partecipare al censimento

7 ottobre-7 novembre - Le famiglie compilano i questionari online in autonomia o presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR)

8 novembre-20 dicembre - Le famiglie non rispondenti ricevono la visita del rilevatore

Riferimenti di legge

Fonti sovra-nazionali:
Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, che stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni
Regolamenti di esecuzione del Reg. 763/2008
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni
Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017 che stabilisce l’anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione del 23.05.2017 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità e la struttura dei report sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati

Fonti nazionali:
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 art. 3 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che per primo ha introdotto il censimento permanente
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 (norma secondaria) in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016 , relativo ai tempi di realizzazione
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella GU del 29 dicembre 2017, n. 302, all’art. 1 commi 227-237, è stata inserita la norma che indice e finanzia i censimenti permanenti

La rilevazione censuaria, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019, adottato con DPR 31 gennaio 2018 (codice schede IST-02492, IST-02493, IST-02494, IST-02454, IST-02660), e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, attualmente in corso di formalizzazione.

Rientra inoltre negli elenchi allegati al DPR di emanazione del PSN che indicano le indagini con obbligo di risposta e relativa sanzione, ai sensi degli artt. 7 e 11 del Decreto legislativo n. 322/1989.


Norme sul sistema statistico e sull’Istat:

Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”
Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”
 

Segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati personali

Le informazioni raccolte sono tutelate dal segreto d’ufficio (art. 8 d.lgs. n. 322/1989), dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989) e – con riferimento al trattamento di dati personali – sottoposte alla normativa vigente:

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, in vigore dal 25 maggio 2018;
D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato e integrato da ultimo dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” pubblicato sulla GU n. 205 del 4-9-2018;
Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A. 3 del decreto legislativo n. 196/2003).

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 citati, titolare del trattamento dei dati personali è l’Istat che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito ai Direttori della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione (DCSS) specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali. Responsabili esterni del trattamento dei dati sono i responsabili degli Uffici provinciali di censimento e degli Uffici comunali di Censimento.

Informazioni e Contatti

Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune di Montemurlo
per informazioni sulla rilevazione, sul questionario e assistenza alla compilazione.
Indirizzo: Via A. Toscanini, 1 - Montemurlo e Via Montalese 472
Orario: Martedì e venerdì 9:30-12:30;
Numero telefono 0574558342/0574558343/0574558205
e-mail: censimento@comune.montemurlo.po.it

ISTAT
Numero Verde gratuito 800 811 177 Attivo dall’8 ottobre al 20 dicembre, ore 9:00 - 21:00 solo per assistenza tecnica o informazioni.
e-mail: censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it
Sito web: https://www.istat.it

Link utili

Istat - Censimento permanente popolazione e abitazioni - 2019 (link esterno alla rete civica)

Istat - Censimento giorno dopo giorno (link esterno alla rete civica)

Chi contattare

Personale da contattare: Daveth Erika

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
20/12/2019

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsti
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Recapiti e contatti
via Montalese, 472/474 - 59013 Montemurlo (PO)
PEC comune.montemurlo@postacert.toscana.it
Centralino 0574 5581
P. IVA 00238960975
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