Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizi in Staff OO.PP. e Ricerca Finanziamenti
Redazione e attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche e relative attività di coordinamento e monitoraggio sull’attuazione del documento. Coordinamento delle progettazioni e Direzioni dei Lavori di OO.PP. interne e esterne. Controllo opere pubbliche e opere di urbanizzazioni secondarie. Responsabilità di procedimento, direzioni lavori, collaudi, sicurezza sui cantieri. Ricerca e gestione finanziamenti pubblici, europei, statali, regionali, e di altra provenienza, per gli investimenti dell’Ente. Servizio di Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione. Procedure di affidamento diretto e negoziate di OO.PP. e interventi in conto capitale. Attività amministrativa relativa agli investimenti dell’Ente. Monitoraggio economico e procedurale finanziamenti.