Informazioni ambientali
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Bilancio arboreo
La Legge 14 gennaio 2013, numero 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" che ha modificato la legge 113/1992, con l’intento di valorizzazione l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo e allo stesso tempo di rinforzare il senso di appartenenza dei cittadini al territorio, prevede l’obbligo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di piantare un albero nel territorio comunale per ogni neonato e per ciascun minore adottato nonché che l'ufficio anagrafico comunale fornisca le informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica.
Il Comune di Montemurlo, ai sensi della Legge 133/1992, ha provveduto nell’anno 2019 alla piantumazione di un albero a settimana, non potendo assicurare la piantumazione, per carenza di spazio, di un albero per ogni nuovo nato.
Alberature piantate nel comune associate ai nuovi nati nell'anno 2019
Alberature piantate nel Comune associate ai nuovi nati dall'anno 2015
Arpat - Informazioni ambientali
Arpat - Informazioni ambientali
FAQ (risposte a domande frequenti)
Vademecum delle buone pratiche da adottare per il contenimento delle emissioni in atmosfera
Tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane
Visto il superamento del valore limite delle polveri sottili PM10, l'amministrazione comunale con l'ordinanza n° 13 del 8 febbraio 2016 al fine di migliorare la qualità dell'aria, ha emesso un vademecum dove si invitano i cittadini a fare una maggiore attenzione nelle attività quotidiane per ridurre l'inquinamento dell'aria.